STATUTO
Fondazione “LabOasis”
Art.1 – Premessa – Costituzione – Denominazione
1.Le conoscenze e le buone pratiche che appartengono alla millenaria cultura delle Oasi sono ancora oggi un modello per tutti gli insediamenti umani. Frutto dell’interazione virtuosa tra i popoli del deserto e il loro ambiente, opera di generazioni impegnate a governare il limite posto dalla scarsità di beni primari, laboratorio permanente, l’Oasi nasce grazie al processo di selezione di soluzioni compatibili con l’habitat naturale. Quell’insieme di regole ingegnose, elevate a sistema dalla forte coesione sociale, produce l’effetto Oasi, argina i fenomeni di cambiamento climatico, garantisce sicurezza alimentare e genera, allo stesso tempo, paesaggi di rara bellezza, di cui ogni componente, sociale, architettonica, agricola, ambientale, è elemento indissolubile.
1.1 Sulla base di tale premessa, per volontà della Signora Violante Pallavicino, socia promotrice e fondatrice, è costituita la Fondazione denominata “Fondazione LabOasis”, allo scopo di suscitare il più vivo interesse per gli eco-sistemi denominati Oasi, in Nord Africa, Africa Occidentale e nella penisola Arabica, invertire la tendenza all’abbandono e al progressivo degrado di quelle terre, sostenere le Comunità che vi abitano nella conservazione attiva del loro patrimonio storico-culturale e ambientale.
Art.2 – Sede
2.1 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all’estero, ha sede legale a Roma, in Via del Velabro 4.
2.2 Lo spostamento dell’indirizzo della sede legale, in Roma, non comporta modifica statutaria e viene deliberato dall’organo amministrativo.
2.3 Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, possono essere istituite, sul territorio nazionale e all’estero, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale.
Art.3 – Durata
3.1 La Fondazione ha durata illimitata.
3.2 Con delibera dell’organo amministrativo e il parere favorevole del soggetto promotore e fondatore, la Fondazione potrà, in qualunque momento, essere posta in liquidazione e/o estinta.
Art.4 – Obiettivi – Finalità – Attività
4.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue gli obiettivi e le finalità di seguito indicati.
Obiettivi
4.2 La Fondazione LabOasis vuole costituirsi come:
a. polo di eccellenza per lo studio, la promozione e la protezione degli eco-sistemi di origine antropica denominati Oasi;
b. laboratorio permanente per la ricerca e la sperimentazione sull’adattamento ai cambiamenti socio-ambientali;
c. centro di riferimento per progetti di formazione professionale e tecnica, trasmissione di arti e mestieri, scolarizzazione a distanza, mirati a contrastare l’emigrazione giovanile e la perdita della funzione di “presidio territoriale”, che le Comunità locali hanno assolto sin qui.
Finalità
4.3 La Fondazione LabOasis identifica, quindi, il suo principale obbiettivo nel promuovere azioni per la conoscenza e la conservazione attiva di questo Patrimonio naturale, storico-culturale, paesaggistico, architettonico, così favorendo il progresso economico, il benessere sociale, la tutela dell’identità culturale delle Comunità locali e la consapevolezza, a livello mondiale, dell’attualità dei principi di sostenibilità ambientale e energetica, che la cultura delle Oasi ha sedimentato nei secoli.
4.4 Per il raggiungimento di specifici risultati socio economici e scientifici, la Fondazione LabOasis si propone pertanto di costituire:
a. un network fisico che raccolga l’adesione del maggior numero delle comunità oasiane nelle regioni africana e arabica;
b. un network scientifico, a livello mondiale, per l’interpretazione e simulazione dei modelli oasiani e dei loro processi di adattamento territoriale;
c. un network istituzionale, a livello internazionale, che consenta partnership durature per l’efficacia di specifici interventi di Cooperazione allo sviluppo.
Attività
4.5 – promuovere la comunicazione, l’informazione e la ricerca scientifica sui temi statutari:
a. Predisponendo strumenti multimediali di documentazione, svolgendo attività editoriale e varando iniziative didattiche per diffondere informazioni sull’eco-sistema Oasi, ivi comprese la progettazione, il coordinamento e l’allestimento di mostre e percorsi tematici, in Italia e all’estero;
b. Sollecitando il riconoscimento della specificità e unicità dell’eco-sistema Oasi da parte di istituzioni nazionali e di organismi internazionali, con l’obiettivo di istituire una “Giornata mondiale delle Oasi”;
c. Organizzando, sia in Italia che all’estero, programmi di studio, inclusa l’attribuzione di borse di studio e di ricerca, di formazione e laboratori, seminari e convegni di esperti, oltre che la messa in rete di Associazioni locali, Istituzioni nazionali e internazionali, ONG e settore privato, per condividere conoscenze, progetti e competenze, segnalare criticità e proporre soluzioni innovative;
d. Assumendo partecipazione in società, enti ed altre istituzioni italiane o straniere, con scopi simili, affini o strumentali ai propri e purché tali partecipazioni siano strettamente connesse all’attuazione dei propri scopi istituzionali;
e. Compiendo ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.
4.6 – promuovere azioni e progetti eco-compatibili, volti alla tutela dei sistemi ambientali bioculturali nelle Oasi:
a. Favorendo la diffusione e l’uso di energia da fonti rinnovabili e l’adozione di soluzioni per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
b. Contribuendo al recupero, al restauro, al riuso degli abitati tradizionali e alla salvaguardia dei beni materiali locali (archeologici, storici, paesaggistici e architettonici) in sinergia con Istituzioni accademiche e privati;
c. Stimolando la realizzazione di progetti di riconversione dello spazio urbano, per contrastarne l’espansione incontrollata e il degrado causato da tecniche costruttive improprie;
d. Sostenendo pratiche e tradizioni autoctone (agro-pastorali, irrigue, artigianali, costruttive) e la loro applicazione e aggiornamento (tecnico e tecnologico) per scongiurare la perdita di varietà vegetali e del patrimonio zootecnico e l’estinzione di razze animali;
e. Concorrendo alla commercializzazione dei prodotti tipici locali, anche attraverso la creazione e l’utilizzo di un apposito marchio;
f. Incoraggiando la nascita di imprese nelle Oasi, oltre che di associazioni cooperative, con particolare riferimento alla manodopera femminile;
g. Coadiuvando operatori turistici per l’offerta di servizi innovativi e di qualità.
4.7 La Fondazione potrà inoltre sollecitare e/o richiedere fondi a organismi e istituzioni europee e internazionali anche partecipando a bandi appositi e compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari o finanziarie esclusivamente strumentali al conseguimento degli scopi e finalità istituzionali, inclusa l’assunzione di finanziamenti, anche ipotecari, ricevere e prestare garanzie anche fideiussorie ed avalli esclusivamente nell’interesse proprio, sempreché, a giudizio dell’Organo di Amministrazione, tali operazioni siano vantaggiose od opportune per il conseguimento degli scopi e finalità istituzionali e comunque non ne comportino modificazioni sostanziali.
4.8 Si dichiarano esplicitamente applicabili, anche se non già contenute nei vari articoli del presente statuto, le previsioni e le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del D. Lgs. 460/97.
Art.5 – Patrimonio e risorse
5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione versato dalla Socia fondatrice, come da Atto Costitutivo registrato in Civitavecchia, notaio Gianluca Napoleone, il 17/7/2015 ( Rep. 44.909 – Racc. 21.416);
b) da ogni altro valore, mobiliare, immobiliare, immateriale, donazioni, eredità, legati, elargizioni di somme provenienti da qualsiasi soggetto esterno pubblico o privato, persona fisica, giuridica od ente, specificamente destinati a incrementare il patrimonio ovvero a ciò specificamente destinati dall’organo amministrativo;
c) da ogni altro valore, materiale o immateriale, da ogni bene mobile o immobile e da ogni altra entrata, inclusi gli avanzi di esercizio, specificamente destinati, dall’organo amministrativo a incrementare il patrimonio.
5.2 Spetta all’Organo Amministrativo decidere le forme di investimento del patrimonio.
5.3 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dall’organo amministrativo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
5.4 Costituiscono risorse per la gestione della Fondazione:
a) i redditi e proventi del patrimonio mobiliare e immobiliare;
b) le somme, donazioni, elargizioni, lasciti che qualsiasi soggetto, pubblico o privato eroghi, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c) i mobili ed immobili che, da qualsiasi soggetto e a qualsiasi titolo, pervengano alla Fondazione, senza specifica destinazione al patrimonio;
d) i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento, senza fini di lucro, di attività direttamente connesse alla realizzazione delle finalità della fondazione;
e) ogni altra entrata o provento, inclusi gli avanzi gestionali, le donazioni di denaro o di beni mobili e immobili, le elargizioni e i lasciti, i contributi pubblici o privati – non specificamente destinati ad incrementare il patrimonio – costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali, salvo diversa delibera dell’organo amministrativo.
Art.6 – Organi della Fondazione
6.1 Sono organi della Fondazione:
a) L’Organo Amministrativo
b) Il Comitato Organizzativo
c) Il Comitato Scientifico
d) Il Segretario Generale
d) L’Organo di Controllo
Art.7 – Organo Amministrativo
7.1 L’Organo amministrativo può essere costituito da un Amministratore unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione.
7.2 Fino a quando la Socia fondatrice sarà in vita, la stessa assume e mantiene la carica di Amministratore Unico a tempo indeterminato.
7.3 L’Amministratore Unico ha facoltà di utilizzare la qualifica di Presidente della Fondazione.
7.3 La Socia fondatrice potrà comunque optare, in qualsiasi momento, per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, salvo sue diverse e specifiche indicazioni. Parimenti, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la Socia fondatrice potrà decidere per una revoca del medesimo e il ritorno a un Organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico, nella persona di essa Socia fondatrice o di altra persona dalla stessa indicata e nominata. 7.4 Dopo la morte della Socia fondatrice, alla medesima subentrerà F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations). A tale soggetto andranno tutti i poteri alla stessa spettanti statutariamente, intendendosi comunque che, ogni riferimento alla Socia fondatrice contenuto nel presente Statuto, si intenderà automaticamente riferito a F.A.O.
7.5 Sarà onere del Presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero dell’Organo di Controllo, comunicare a F.A.O. l’avvenuto decesso della Socia fondatrice e il conseguente subentro;
7.6 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri che durano in carica a tempo indeterminato e sono revocabili in qualsiasi momento.
7.7 La Socia fondatrice è membro permanente di diritto del consiglio di amministrazione, ove nominato.
7.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati, revocati e sostituiti, in qualsiasi momento, dalla Socia fondatrice e dopo la sua morte, da F.A.O.
7.9 Qualora durante lo svolgimento di un mandato, venissero a mancare per qualsiasi ragione, incluse le dimissioni, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione sarà effettuata su indicazione della Socia fondatrice e dopo la sua morte, da F.A.O.
7.10 Fermo restando il disposto di cui ai precedenti punti, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà essere sostituito secondo le norme del presente articolo.
7.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene secondo quanto previsto dal precedente punto 7.9.
7.12 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non sia stato indicato dalla Socia fondatrice al momento della nomina, viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Art.8 – Poteri dell’Organo Amministrativo
8.1 All’Organo Amministrativo, quindi all’Amministratore unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, spettano tutti i poteri per la gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione inclusi quindi, in via meramente indicativa, la redazione e approvazione del bilancio di esercizio, assunzione e licenziamento di lavoratori dipendenti o assimilati, accettazione di eredità, legati e donazioni, acquisto e alienazione di beni mobili e immobili, attribuzione di eventuali compensi o rimborsi ai componenti dell’Organo Amministrativo e dell’Organo di Controllo, modifiche al presente Statuto, liquidazione dell’ente e nomina dei liquidatori.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli Consiglieri.
8.3 L’Amministratore Unico può nominare procuratori generali o speciali, determinandone funzioni e poteri.
8.4 All’Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.
Art.9 – Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, ovvero a richiesta della Socia fondatrice, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico (fax, email internet, raccomandata AR, raccomandata a mano firmata per ricevuta, telegramma) che ne attesti la ricezione, con almeno cinque giorni di preavviso e in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24 ore di preavviso.
9.2 La richiesta di convocazione da parte della Socia fondatrice è considerata motivo di urgenza, per cui la riunione dovrà essere immediatamente e senza indugio convocata dal Presidente, fissandola entro il secondo giorno successivo alla richiesta. In mancanza di convocazione nei termini sopra indicati, la Socia fondatrice provvederà direttamente alla convocazione, mediante avviso da inviare a tutti i consiglieri, con le modalità sopra indicate. In tal caso, la riunione verrà fissata con almeno 24 ore di preavviso.
9.3 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento della riunione.
9.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda la Socia fondatrice, comunque almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
9.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in loro assenza, da persona nominata dagli intervenuti. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei consiglieri in carica. La presenza dei consiglieri è valida anche se avviene mediante collegamento audio o video e/o in teleconferenza. In tal caso il Presidente della riunione e il segretario verbalizzante, devono essere entrambi presenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione e il Presidente della riunione deve poter accertare l’identità dei Consiglieri intervenuti e/o collegati, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
9.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto della Socia fondatrice, membro di diritto del Consiglio. Per le modifiche del presente Statuto, inclusa la delibera di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso quello della Socia fondatrice.
9.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte, in ordine cronologico, su apposito registro numerato, con vidimazione iniziale. Ciascun verbale deve essere firmato in originale dal Presidente della riunione e dal Segretario a cui spetta redigere il Verbale.
Art.10 – Il Presidente
10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ha la firma libera per l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente, nell’ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
10.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
10.3 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare, con il parere favorevole della socia fondatrice, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente, entro trenta giorni dall’adozione di tali provvedimenti urgenti.
Art.11 – Comitato Organizzativo
11.1 Il Comitato Organizzativo è istituito con delibera dell’Organo Amministrativo ed è composto da un numero variabile di componenti, che restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, tutti designati, nominati, revocati, sostituiti, dall’Organo Amministrativo. Ha il compito di erogare supporto tecnico-professionale all’Organo Amministrativo nell’espletamento delle azioni di cui ai fini sociali, nonché di conferire lustro e visibilità alla Fondazione.
11.2 Ne fanno parte le persone fisiche e i rappresentanti di enti che dimostrino particolare interesse riguardo agli scopi della Fondazione e che, a giudizio dell’Organo Amministrativo, possano:
- fornire un valido supporto e apporto di idee e professionalità e collaborare per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- favorire i rapporti con imprese e enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, governi nazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, istituzioni filantropiche, anche al fine di ottenere finanziamenti e elargizioni, destinati alle attività della Fondazione;
- consentire di utilizzare, in via permanente o temporanea, la loro fama e la loro immagine quali “testimonial” della Fondazione;
- contribuire finanziariamente all’attività della stessa;
11.3 Il Comitato Organizzativo è chiamato ad esprimere il proprio parere anche riguardo alle iniziative da finanziare e sostenere, oltre che sulle forme e le modalità di divulgazione al pubblico delle suddette iniziative.
Art.12 – Comitato Scientifico
12.1 Il Comitato Scientifico è istituito con delibera dell’Organo Amministrativo ed è composto da un numero variabile di componenti, che restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, tutti designati, nominati, revocati, sostituiti, dall’Organo Amministrativo.
13.2 Sono chiamati a farne parte le persone fisiche di chiara fama e specchiata moralità che possano, con la loro partecipazione, fornire l’apporto di idee e di professionalità in campo scientifico, culturale e tecnico.
12.3 Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione dell’Organo amministrativo, ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario, utile ed opportuno o su richiesta di uno o più dei suoi componenti.
12.4 La convocazione si farà con le stesse modalità previste per il Consiglio di amministrazione. 12.5 Il Comitato Scientifico ha il compito di fornire pareri all’Organo Amministrativo su tutte le materie che gli vengano sottoposte dal medesimo, ovvero studiare e concepire le strategie ed i programmi generali della Fondazione formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell’attività di quest’ultima, nonché svolgere funzioni di rappresentanza finalizzate alla valorizzazione dell’immagine della Fondazione, in ambito nazionale ed internazionale e alla diffusione dei risultati conseguiti.
12.6 Le materie sulle quali il Comitato Scientifico è chiamato ad esprimersi sono quelle di cui all’art. 4 e quelle sottoposte alla sua valutazione ed esame dall’Organo Amministrativo.
12.7 Il parere del Comitato Scientifico non è vincolante, ma l’Organo amministrativo ne terrà debito conto nelle proprie decisioni, motivando quelle che, eventualmente, si discosteranno dal parere fornito.
12.8 Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide qualora risulti presente almeno un terzo dei suoi componenti.
Art.13 – Segretario Generale
13.1 Il Segretario Generale è nominato dall’Organo amministrativo e dura in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca.
13.2 Il Segretario Generale affianca l’Organo amministrativo per fornire il proprio supporto di conoscenze anche professionali e eventualmente, la propria attività, cooperando con il medesimo in relazione a problematiche organizzative, giuridiche, amministrative, promozionali e nei rapporti con altri enti e istituzioni.
Art.14 – Compensi
14.1 Tutti gli incarichi negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
14.2 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta e con il voto favorevole della Socia fondatrice, potrà deliberare, determinandone l’ammontare, l’attribuzione di compensi per il Presidente, il Vicepresidente, i singoli Consiglieri, ove agli stessi siano stati affidati particolari e specifici incarichi, eccedenti quelli connessi alla carica.
Art.15 – Organo di controllo
15.1 Il controllo contabile sulla gestione verrà svolto da un organo, nominato e/o incaricato dalla Socia fondatrice, che potrà essere composto, indifferentemente:
a) da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti;
b) un singolo revisore ovvero una società di revisione, iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
15.2 L’Organo di controllo – obbligatorio solo nel caso di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e conseguente iscrizione al Registro delle persone giuridiche – svolgerà sia il controllo legale (osservanza della legge e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza e concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile) sia il controllo contabile e del bilancio di esercizio.
15.3 L’Organo di controllo contabile dura in carica per un triennio.
15.4 La Socia promotrice, ovvero l’Organo Amministrativo, ove lo ritengano opportuno, potranno comunque disporre direttamente altri controlli legali, amministrativi e contabili, tramite una persona fisica o giuridica di fiducia, dagli stessi nominata alla quale, di volta in volta, verrà indicato il tipo di controllo da svolgere.
Art.16 – Esercizio sociale
16.1 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare; ha pertanto inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
16.2 Il bilancio deve essere redatto dall’Organo Amministrativo, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, per quanto compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
16.3 Entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, l’organo amministrativo approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, corredato dalla relazione dell’Organo di controllo.
Art.17 – Esclusione del fine di lucro della Fondazione
17.1 La Fondazione non ha fini di lucro;
17.2 E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione;
17.3 Salvo diversa determinazione dell’organo amministrativo, gli utili o gli avanzi di gestione saranno destinati alla gestione ordinaria per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art.18 – Modifiche dello Statuto
18.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Organo amministrativo. Nel caso in cui tale organo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione la delibera richiede il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio medesimo, incluso quello della Socia fondatrice.
18.2 Nel caso in cui la Fondazione abbia richiesto e ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, la deliberazione adottata va sottoposta al vaglio dell’Autorità di riferimento, per la sua approvazione, nei modi e forme previste dalla legislazione vigente.
Art.19 – Estinzione – Liquidazione
19.1 In caso di scioglimento anticipato o di messa in liquidazione, è necessaria una delibera dell’Organo Amministrativo. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la delibera deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, incluso quello della socia fondatrice.
19.2 Il Consiglio di Amministrazione, con le stesse maggioranze, nominerà uno o più liquidatori, ai quali spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a portare a termine la procedura di liquidazione della Fondazione. A seguito della nomina dei liquidatori, risulteranno automaticamente decadute tutte le altre cariche sociali.
19.3 ln caso di estinzione per qualunque causa, l’Organo amministrativo, ovvero il liquidatore, devolverà il patrimonio residuo a F.A.O.
Art.20 – Norma finale
20.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e da ogni altra normativa in materia.
20.2 A tal fine si intendono inoltre sostanzialmente acquisite e applicabili, anche se non esplicitamente menzionate, le norme di cui al D. Lgs 460/97, ivi incluse, in particolare, quelle trasfuse nel DPR 917 del 22/12/86, art. 148, comma 8, lettere a), b), c), d) e), f).